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Con la sentenza n. 213/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sulla norma che disciplina il passaggio dei dipendenti pubblici assunti dopo il 2001 dal trattamento di TFS a quello di TFR (art. 26, comma 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Infatti la riduzione del 2,5%, preordinata a contenere gli oneri finanziari connessi alla progressiva introduzione del regime del TFR, risponde all’esigenza di apportare gli indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime del TFR, così da salvaguardare l’invarianza della retribuzione netta prescritta dalla fonte primaria.

Tale riduzione è l’approdo di un percorso negoziale volto a salvaguardare la parità di trattamento retributivo dei dipendenti che abbiano il medesimo inquadramento e svolgano le medesime mansioni, in armonia con il principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, oggi sancito dall’art. 45, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Si deve poi considerare che la riduzione della retribuzione lorda è compensata da un corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e del trattamento di fine rapporto, che neutralizza i possibili effetti pregiudizievoli, su tale versante, della decurtazione operata.

Clicca qui per leggere la sentenza n. 213/2018 della Corte Costituzionale.