Il 30 giugno è il termine per la fruizione del residuo delle ferie maturate nel 2015, in caso contrario si incorre in una violazione contrattuale, ed è anche il termine ultimo per fruire del residuo delle ferie maturate nel 2014, se non si vuole incorrere nell'applicazione di sanzioni.
Per quanto concerne la fruizione delle ferie da parte del personale degli enti pubblici, infatti, i termini che trovano applicazione continuano ad essere quelli previsti dall’art.18 del CCNL del 6.7.1995:
- 30 aprile dell’anno successivo a quello di maturazione, in caso di eventuale differimento per esigenze personali
- 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione, in caso di differimento per esigenze di servizio
Il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione, introdotto dal D.Lgs.n.66/2003, deve intendersi utile ai soli fini della possibile applicazione delle sanzioni amministrative, di cui all’art. 18 - bis del medesimo D.Lgs.n.66/2003.
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