📌 Con l’ordinanza n. 217/2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – torna a pronunciarsi sul tema dello scorrimento delle graduatorie nel pubblico impiego, chiarendo un principio di particolare interesse per le amministrazioni. Il caso riguarda la pretesa all’assunzione di un candidato idoneo, non vincitore, a seguito della rinuncia intervenuta dopo anni da parte della vincitrice del concorso.
📝 La Corte ribadisce che:
il diritto soggettivo all’assunzione sorge in capo al vincitore, non agli idonei;
lo scorrimento della graduatoria costituisce una scelta discrezionale dell’amministrazione;
in caso di rinuncia o dimissioni del vincitore, l’ente non è obbligato a procedere a ulteriore scorrimento per coprire i posti vacanti.
📚 Fonte: Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza n. 217/2026
🔗Per leggere l’ordinanza completa: link