📌 La sola maturazione dei requisiti pensionistici non determina l’applicazione del divieto di conferire incarichi retribuiti previsto dall’articolo 5, comma 9, del D.L. 95/2012. Con la sentenza n. 9674/2026, la Corte di Cassazione chiarisce che assume rilievo l’effettivo accesso al trattamento pensionistico: chi possiede i requisiti, ma non ha richiesto né percepisce la pensione, può ricevere anche un nuovo incarico a titolo oneroso.
La pronuncia precisa così il significato di “collocati in quiescenza”, individuando come elemento determinante non l’età o la cessazione del precedente rapporto di lavoro, ma la concreta percezione della pensione.
📝 Per le amministrazioni, gli enti e le società interessate diventa quindi essenziale verificare sia l’ambito soggettivo di applicazione della norma sia l’effettiva situazione previdenziale del soggetto al quale si intende conferire l’incarico.
📚 Fonte: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 9674/2026.
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