📌 Il congedo straordinario per l’assistenza a familiari con disabilità grave può essere fruito in modo continuativo o frazionato su base giornaliera entro il limite massimo complessivo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa e le relative modalità temporali rientrano nella sfera decisionale del lavoratore. Il diritto, una volta autorizzato, non può essere subordinato al consenso del datore di lavoro né condizionato da una programmazione rigida delle assenze.
Il lavoratore è comunque tenuto a informare il datore di lavoro e a rispettare un principio di leale collaborazione, comunicando l’assenza con congruo anticipo quando le esigenze assistenziali siano prevedibili. In presenza di necessità improvvise o non rinviabili, la comunicazione può invece avvenire anche nell’immediatezza, senza che ciò renda illegittima la fruizione del congedo. Il datore può verificare la sussistenza dei presupposti, ma non imporre calendari predeterminati che possano comprimere il diritto all’assistenza.
📚 Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota n. 950 del 5 maggio 2026.
🔗Per leggere la nota completa: link