📌 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro, l’indennità sostitutiva del preavviso deve essere calcolata sulla retribuzione teoricamente spettante al dipendente, anche quando quest’ultimo percepisce un trattamento economico ridotto per malattia.
È quanto chiarito dall’ARAN con l’orientamento applicativo n. 39255, in riferimento all’art. 39, comma 9, del CCNL Funzioni Locali 2022-2024. L’Agenzia precisa che, ai fini della determinazione dell’indennità, non rileva la retribuzione effettivamente percepita, eventualmente ridotta al 50%, ma quella che sarebbe spettata al lavoratore in assenza della decurtazione. Il medesimo principio trova applicazione anche nei periodi di assenza per malattia senza retribuzione, garantendo il riconoscimento dell’indennità prevista dal contratto collettivo.
📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo n. 39255
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