L’articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, prevede che, nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all’articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 sia incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.
Il suddetto articolo precisa altresì che tale incremento non rileva ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi di cui all'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dall'articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 (esonero parziale IVS).
Conseguentemente, l’erogazione di tale anticipo deve essere considerata neutra sia ai fini della maturazione del diritto all’esonero parziale IVS, da intendersi come rispetto dei massimali mensili di retribuzione normativamente previsti, sia ai fini della quantificazione dell’esonero parziale IVS spettante, in quanto tale esonero non troverebbe applicazione sull’anticipazione erogata.
Con il messaggio n. 4191/2023 l’Inps fornisce le istruzioni operative per l’esposizione nei flussi Uniemens-ListaPosPA del suddetto emolumento erogato a titolo di anticipo del rinnovo contrattuale.
Clicca qui per leggere il messaggio n. 4191/2023 dell’Inps.