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📌 La recente circolare INAIL nr. 17 del 29/04/2026 introduce importanti chiarimenti operativi sulla gestione dei certificati medici relativi agli infortuni sul lavoro, con particolare attenzione alle modalità di conclusione della prognosi e alla ripresa dell’attività lavorativa. Il documento si inserisce nel quadro dell’evoluzione digitale dei servizi sanitari e amministrativi, rafforzando l’utilizzo della trasmissione telematica e delle soluzioni di sanità digitale.

Nel dettaglio, viene ribadito che la certificazione medica, trasmessa esclusivamente in modalità telematica tramite il modello dedicato, deve contenere sin dal primo invio diagnosi, prognosi e durata dell’inabilità.

📝 Tra i punti chiave emergono:

  • l’ultimo certificato disponibile è considerato sufficiente a determinare la conclusione della prognosi
  • non è necessario un certificato “definitivo” per la ripresa del lavoro
  • la classificazione dei certificati ha esclusiva finalità organizzativa e non produce effetti giuridici aggiuntivi.

Ulteriori indicazioni riguardano la gestione delle tempistiche: in assenza di certificazioni successive, il periodo di inabilità si considera concluso alla scadenza indicata; qualora non pervengano aggiornamenti, l’Istituto interviene entro 15 giorni per la definizione della pratica. Viene inoltre disciplinata la ripresa anticipata dell’attività lavorativa, possibile solo con revisione della prognosi da parte di un medico, e valorizzato il ruolo della sorveglianza sanitaria per la verifica dell’idoneità alla mansione.

📚 Fonte: INAIL – Circolare n. 17 del 29 aprile 2026
🔗Per leggere la circolare completa: link

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