Con l’orientamento applicativo CFL250 l’Aran risponde al seguente quesito: il personale autorizzato a lavorare in modalità da remoto, può essere incluso in squadre di reperibilità nei giorni in cui svolge la prestazione a distanza?
Come espressamente indicato all’art. 68 comma 3 del CCNL 16.11.2022 “Nel lavoro da remoto con vincolo di tempo di cui al presente articolo il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro. Sono altresì garantiti tutti i diritti previsti dalle vigenti disposizioni legali e contrattuali per il lavoro svolto presso la sede dell’ufficio, con particolare riferimento a riposi, pause, permessi orari e trattamento economico.”
In virtù del suddetto comma al lavoratore che presta la propria prestazione in modalità a distanza, da remoto, può certamente essere messo in reperibilità ai sensi di quanto regolato dall’art. 24 del CCNL 21.05.2018, senza nessuna distinzione di trattamento giuridico/economico rispetto ai lavoratori in presenza, compatibilmente con il luogo convenuto nell’Accordo individuale di lavoro, al fine del rispetto della clausola contenuta al comma 2 dello stesso articolo 24.
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