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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1891, affronta il seguente quesito: “I permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, possono essere fruiti ad ore o a mezze giornate?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo evidenzia che “…omissis… i tre giorni di permesso retribuiti per motivi personali e familiari, di cui all’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995, attualmente, non sono fruibili in via frazionata ad ore.”

Quanto suddetto vale anche dopo le nuove previsioni della Legge n.133/2008, in quanto “…omissis… la previsione dell’art. 71, comma 4, della Legge n.133/2008 ha carattere solo programmatico, dato che, ai fini della sua effettiva applicazione, è necessario il preventivo e necessario intervento della contrattazione collettiva nazionale in materia.”

“Pertanto …omissis… in attesa di una nuova regolamentazione della contrattazione nazionale, il personale non può fruire di “porzioni orarie” di permesso retribuito (ex art. 19, comma 2) né tantomeno di mezze giornate lavorative, dato che non esiste una nozione specifica di “mezza giornata” (questa non può che quantificarsi che in ore, rispetto alla durata prestabilita dell’orario giornaliero ordinario di lavoro), poiché questa, comunque, sta a designare solo ed esclusivamente una frazione di tempo inferiore al giorno lavorativo.”

Per saperne di più, leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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