Con la sentenza n. 28140/2018 la Corte di Cassazione, sulla scorta di quanto già stabilito nella sentenza n. 16284/2005, ha ribadito che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento degli obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché altri istituti non collegati alla durata della prestazione lavorativa sono applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime di orario adottato.
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