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Con comunicato del 9 aprile 2020 la Funzione Pubblica rende noto che, ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Tra gli altri, viene sospeso il termine previsto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale. Tale articolo prevede che, prima di ogni procedura concorsuale, gli enti comunichino alla Funzione Pubblica l’area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. Dal momento dell'invio della comunicazione alla Funzione Pubblica le amministrazioni devono attendere 45 giorni, trascorsi i quali si può procedere con le assunzioni.

Se ad esempio un ente avesse inviato la domanda in data 15 marzo u.s., i 45 giorni potranno decorrere solamente dal 16 maggio 2020; se la domanda fosse stata presentata il 18 febbraio, si conterebbero solamente 5 giorni già trascorsi, con i residui 40 che torneranno a scorrere solo dal 16 maggio.

In sostanza, la sospensione dei termini di cui dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 comporta inevitabilmente un rallentamento nelle possibilità assunzionali da parte degli enti.

Clicca qui per leggere il comunicato del 9 aprile 2020 della Funzione Pubblica.

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