Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con riferimento alla ns/ news del 22 maggio 2019, segnaliamo che la Ragioneria Generale dello Stato, in data 11 giugno, ha pubblicato la circolare n. 19/2019 in merito ai nuovi limiti di reddito familiare da considerare, elaborati sulla base del reddito conseguito nel 2018, ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020.

L’art.2 del D.L. 13.3.1988, n.69, convertito, con modificazioni, nella L. 13.5.1988, n.153, concernente la normativa in materia di assegno per il nucleo familiare, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni in misura pari alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

La suddetta variazione percentuale rilevata dall’ISTAT, da considerare ai fini della rivalutazione in oggetto dal 1° luglio 2019, è risultata pari all’1,1 per cento.

In relazione alla suindicata rivalutazione, la Ragioneria ricorda che l’INPS, ai sensi dell’art.1, comma 11, della legge 27.12.2006, n.296, con circolare n.66 dell’17.05.2019, ha diramato le tabelle aggiornate con i nuovi limiti di reddito familiare da considerare, sulla base del reddito conseguito nel 2018, ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020.

Clicca qui per leggere la circolare n. 19/2019 della Ragioneria Generale dello Stato.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK