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Con la deliberazione n. 382/2017/PAR la Corte dei Conti della Lombardia conferma che le indennità degli amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente stabilita possono essere rideterminate in aumento fino alla misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell’ente, fermo restando l’abbattimento percentuale previsto dall’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da applicarsi all'ammontare dell’indennità risultante alla data del 30 settembre 2005, secondo gli orientamenti più volte ribaditi dalla giurisprudenza contabile.

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