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Con la deliberazione n. 99/2018/PAR la Corte dei Conti della Puglia evidenzia che, come previsto dall’art. 67, c. 7 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 21 maggio 2018, «la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017» (secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016).

La Corte pertanto reputa nulla la successiva dichiarazione congiunta n. 5, sottoscritta dall'Aran e dalle parti sindacali, che stabilisce che «in relazione agli incrementi del fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti».

Infatti le dichiarazioni congiunte non hanno valore normativo e, quindi, né sono vincolanti, né, tantomeno, possono derogare a norme di contenimento della spesa pubblica quale il menzionato art. 23.

Un incremento del suddetto fondo delle risorse decentrate può pertanto risultare legittimo se non comporta un incremento dell’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale rispetto all’anno 2016. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso una corrispondente riduzione delle risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa.

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