Con la sentenza n. 3717/2024 il Consiglio di Stato – Sezione Quinta precisa che è illegittimo il conferimento di incarichi di cui all’art. 110 comma 1 del TUEL senza tenere conto della presenza di adeguate professionalità tra i dipendenti a tempo indeterminato nel proprio organico:
«In linea di diritto, anche per le determinazioni applicative dell’art. 110 evocato, v'è un obbligo di specifica motivazione della scelta, che comporta l'indicazione dei presupposti per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, fra cui il conferimento a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione. Ciò è espressione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e, quindi, dei principi di imparzialità e buon andamento della Amministrazione stessa (art. 97 Cost.), oltre che di correttezza e buona fede nella scelta del contraente».
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