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Con l’interpello n. 519/2020 l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere in merito alla possibilità che venga attribuito il bonus di 100 euro del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (cd. decreto "Cura Italia"), anche ai dipendenti in distacco o permesso sindacale.

L'articolo 63 del citato decreto prevede che «Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, con un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro, spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese».

In relazione alla fattispecie rappresentata, l’Agenzia osserva che l'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, dal titolo «Distacchi sindacali», al comma 6 prevede che «I periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni»; analoga disposizione è prevista in tema di permessi sindacali, come previsto dal successivo articolo 32 del medesimo dPR.

In base alle disposizioni riportate, che non prevedono l'interruzione del rapporto di lavoro in caso di svolgimento dell'attività sindacale, si è dell'avviso che quest'ultima configuri una "diversa" modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che, inquanto tale, non costituisce circostanza ostativa al riconoscimento dell'incentivo economico in esame.

Affinché però possa trovare applicazione l'articolo 63 del decreto Cura Italia anche l'attività sindacale deve essere svolta "in presenza", ovvero è necessario che su convocazione dell'Amministrazione i dipendenti in distacco o in permesso sindacale risultino presenti in ufficio. Laddove, invece, l'attività sindacale fosse svolta in altri luoghi, ad esempio presso la sede sindacale, sarà cura dell'Amministrazione di appartenenza acquisire idonea documentazione finalizzata all'attestazione della presenza e riconoscere, sotto la propria responsabilità, il beneficio economico.

In conclusione, quindi, l'importo del premio previsto dall'articolo 63 sopracitato, così come precisato con risoluzione n. 18/E del 2020, potrà essere determinato utilizzando il rapporto tra i giorni di presenza in sede effettivamente lavorati nel mese di marzo, compresi quelli svolti, secondo le modalità descritte, per l'attività sindacale, e i giorni lavorabili nel medesimo mese come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso.

Clicca qui per leggere l’interpello n. 519/2020 dell’Agenzia delle Entrate.

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