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Come stabilito dall'articolo 37 comma 11-bis del dl 223/2006 (così come modificato dall'articolo 3-quater del dl 16/2012) gli adempimenti fiscali ed i versamenti delle imposte che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione. Quest'anno il 20 agosto cadeva di sabato per cui la scadenza slitta automaticamente al lunedì successivo, oggi 22 agosto. 

Nello specifico, dovranno essere pagati i modelli F24 (Unificato ed EP) relativi al:

  • versamento IRPEF delle ritenute alla fonte a titolo di acconto operate dai sostituti d’imposta su:
    • redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese di luglio 2022 comprensive di addizionali comunali e regionali;
    • redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese di luglio 2022, provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza corrisposte nel mese precedente.

Con lo stesso modello F24 i sostituti d’imposta verranno versati anche i contributi Inps ex-Inpdap e Inps.

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