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Con la risposta n. 516/2022 l’Agenzia delle Entrate esprime il proprio parere in merito al trattamento fiscale dei sussidi concessi alle imprese a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 - articolo 10-bis, decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori").

L'Istante evidenzia che «i criteri di concessione considerano in qualsiasi caso l'attività svolta entro il 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato di emergenza relativo al rischio sanitario da Covid-19, da ultimo prorogato con il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221».

Viene pertanto richiesto all’Agenzia delle Entrate se ai sussidi concessi ed erogati, successivamente alla fine dello stato di emergenza (31 marzo 2022), si applichi la disposizione di cui all'articolo 10 bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

L'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza COVID-19»), del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. "decreto Ristori"), ha previsto che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

In applicazione del citato articolo 10 bis del decreto Ristori, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i sussidi di cui trattasi, anche se erogati successivamente al 31 marzo 2022, data di conclusione dello stato d'emergenza, non assumano rilevanza fiscale, in quanto come richiesto espressamente dal citato articolo 10-bis, sono erogati «a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (...) a soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi», ed inoltre, come precisato dall'Istante, sono diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.

Clicca qui per leggere la risposta n. 516/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

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