📌 Con la consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti formulati dall’ARAN in ordine al trattamento fiscale dei benefici di welfare riconosciuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e finanziati a carico del Fondo risorse decentrate.
📝L'ARAN ha richiesto se i benefici destinati al welfare in sede di contrattazione integrativa, con copertura a carico del Fondo risorse decentrate, concorrono o meno alla formazione del reddito di lavoro dipendente e se la medesima disciplina si applica anche ai benefici finanziati con la quota del Fondo alimentata da residui dell'anno precedente o da residui delle risorse destinate al lavoro straordinario.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i benefici in questione non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a condizione che rientrino nelle fattispecie disciplinate dall'articolo 51, commi 2 e 3, ultimo periodo, del TUIR.
📚 Fonte: Agenzia delle Entrate – Consulenza giuridica n. 956-32/2026 del 5 giugno 2026
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