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Rispondendo ad un quesito, l’Anci ha espresso il suo parere in merito alle modalità di fruizione del congedo biennale di due anni previsto dall’art. 42 del D.Lgs. 151/2001, qualora sia utilizzato non continuativamente, bensì in maniera frazionata a mesi o a settimane.

Nel chiarire la problematica, l’Anci osserva in primo luogo che il contatore dei giorni corrispondenti a due anni, come indicato da Inps, è pari a 365 gg moltiplicati per due, quindi a complessivi 730 giorni, di fondamentale riferimento per tutta la vita lavorativa, nel caso di fruizione frazionata. Ovviamente se un anno è di 366 giorni e l’altro è di 365, nel caso di fruizione continuativa da gennaio a dicembre, senza interruzioni, l’insieme è di 731 giorni (comprendente giorni feriali e festivi). Di conseguenza, la fruizione di anno in anno di un certo numero di giorni di congedo biennale retribuito o non retribuito, darà un ammontare che verrà detratto dal totale di 730 gg. originariamente disponibili.

Pertanto, se nel corso del 2019 il dipendente in parola avrà fruito complessivamente di 200 gg., il monte ore disponibile per la restante vita lavorativa sarà di 530 gg., a condizione che non abbia fruito di periodi di congedo anche in anni precedenti, poiché sarebbero pure da detrarre.

In conclusione, secondo l’Anci, deve escludersi l’ipotesi che il contatore dei giorni disponibili sia da riferirsi, sebbene il congedo venga frazionato, soltanto al biennio successivo alla data di richiesta. I 730 giorni previsti dalla legge valgono, e possono essere distribuiti, per l’intera vita lavorativa.

Clicca qui per leggere la risposta dell’Anci in merito alle modalità di fruizione del congedo biennale per assistenza a familiare disabile.

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