Sul sito dell’Anci è stata pubblicata la risposta al seguente quesito: “Presso questo Ente è cessato a metà dello scorso anno (per collocamento a riposo) un dipendente che era assegnato ad un servizio successivamente oggetto di esternalizzazione. Nel calcolare la spesa del personale, a partire dal 2016, il costo annuo di quel dipendente viene computato ai fini della verifica del rispetto del limite (media del triennio 2011-2013) di cui all'art. 1, comma 557 e 557 quater della l. 296/2006. Si chiede se, tenuto conto di quanto dianzi esposto, è corretto considerare nell'anno 2017 – ai fini del calcolo della capacità assunzionale ex comma 228 dell’art. 1 della l. 208/2015 – anche la spesa per il dipendente (di cui sopra) cessato lo scorso anno.”
Secondo l’Anci “La capacità assunzionale dell'anno è effettivamente data da una quota del risparmio prodotto dalle cessazioni intervenute nell'anno precedente. Tuttavia non tutte le cessazioni sono computabili ai fini del calcolo del budget assunzionale. Non lo sono ad es. le mobilità in uscita tra enti soggetti a limitazioni assunzionali (cd mobilità neutre) o quelle di personale disabile nella quota d’obbligo. Allo stesso modo si ritiene che non debba considerarsi cessato il personale trasferito ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 165/01 in caso di esternalizzazione del servizio …omissis…”
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