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Con l'orientamento applicativo RAL1936, l'Aran fornisce indicazioni in merito alle spese di trasferta da riconoscere ad un dipendente comandato presso l'ufficio di giudice tributario.

Un ente è tenuto a rimborsare ad un proprio dipendente le spese di trasferta da questi sostenute per l’assolvimento dell’Ufficio di giudice tributario?

Relativamente alla particolare problematica prospettata, per quanto di competenza della scrivente Agenzia, si deve evidenziare che l’art.41, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 espressamente dispone:   “Il presente articolo si applica ai dipendenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio. ……..”.

Alla luce di tali indicazioni, appare evidente che la fattispecie presa in considerazione e disciplinata dal citato art.41 del CCNL del 14.9.2000 è solo quella del dipendente di un ente al quale, sempre nell’ambito del suo rapporto di lavoro con l’ente di appartenenza, è dato l’ordine di prestare la propria normale attività lavorativa, in via del tutto eccezionale e temporanea, in una località diversa dalla propria ordinaria sede di servizio.

I presupposti della disciplina contrattuale non sembrano potersi ritenere sussistenti nel caso in esame, dato che il dipendente si reca in altro luogo, diversa dalla sede ordinaria di lavoro, non per l’esecuzione della propria ordinaria prestazione lavorativa,  ma per l’espletamento, al di fuori del rapporto di lavoro, di funzioni ed attività di natura diversa e non nell’interesse dell’ente di appartenenza ma di altra amministrazione (commissione Tributaria).

Eventualmente, su di un piano più generale, anche con riferimento a tutte le altre amministrazioni, anche di diverso comparto, potenzialmente interessate, potrebbe essere verificata la esistenza di norme di legge che consentano il rimborso delle spese di cui si tratta.

Tuttavia, indicazioni in materia potranno essere richieste solo al Dipartimento della Funzione Pubblica, istituzionalmente competente per l’interpretazione delle norme di legge concernenti il rapporto di lavoro pubblico.

L’attività di assistenza dell’ARAN, infatti, ai sensi dell’art.46, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001, è limitata esclusivamente alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

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