Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con l’orientamento applicativo CFC26 (relativo al comparto Funzioni Centrali, ma valido anche per il comparto Funzioni Locali), l’Aran esprime il suo parere in merito alla possibilità che, una volta terminati i permessi ex art. 35 del CCNL Funzioni Centrali, al lavoratore possono essere concessi ulteriori permessi ex art. 32 per le finalità di cui all’art. 35, ricomprendendo tali finalità (espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici) nella più generale casistica dei “motivi personali”.

L’Agenzia sottolinea che il CCNL per il comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018 ha previsto all’art. 35 delle apposite causali di assenza per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Con ciò non ha inteso, tuttavia, obbligare il dipendente ad usufruirne, avendo espressamente fatto salva, ai sensi del comma 15 dell’art. 35 in esame, la facoltà per il lavoratore di ricorrere, in alternativa ai permessi di cui al medesimo articolo, anche ad altre causali di assenza, da richiedere e giustificare secondo le rispettive previsioni.

Sulla base di tale premessa si conferma, quindi, a fronte di una richiesta del dipendente in tal senso e ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio, la possibilità di accordare permessi ex art. 32 anche per assenze riconducibili alle esigenze di salute tutelate dall’art. 35.

Per mero scrupolo, l’Aran rammenta infine che l’art. 32 non prevede più la necessità di documentare le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va comunque indicata nella richiesta.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC26 dell’Aran.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK