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Con l’orientamento applicativo CFC28 (relativo al comparto Funzioni Centrali, ma valido anche per il comparto Funzioni Locali), l’Aran esprime il suo parere in merito alla possibilità di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale a 30 ore settimanali in maniera tale che, su richiesta del dipendente, abbia un’articolazione dell’orario su tre giorni e durata della prestazione giornaliera pari a 10 ore.

In merito alla durata massima dell’orario giornaliero, l’Aran ricorda innanzitutto che il d.lgs. n. 66/2003 supera la disposizione dell’art. 19, co. 4, del CCNL 16/5/1995 del comparto Ministeri in cui si prevedeva il tetto di nove ore.

Coerentemente a quanto previsto dall’art. 7 del d. lgs. n. 66/2003, che costituisce comunque norma inderogabile, il CCNL Funzioni centrali 2016/2018 all’art. 17, co. 6, ha sancito il diritto del lavoratore ad un riposo giornaliero non inferiore a 11 ore consecutive, così definendo per differenza la durata massima della giornata di lavoro.

In tale quadro, la richiesta del dipendente di articolare la propria prestazione di lavoro a tempo parziale su tre giorni a settimana, ciascuno della durata di dieci ore, non contravviene alle disposizioni del richiamato CCNL né del d. lgs. n. 66/2003, fermo restando il rispetto delle norme in materia di pausa, ai sensi dell’art. 23 del citato CCNL.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC28 dell’Aran.

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