Con l’orientamento applicativo CFC29, relativo al comparto Funzioni Centrali, ma valido anche per il comprato Funzioni Locali, l’Aran esprime il suo parere in merito alla possibilità o meno di riconoscere i permessi retribuiti per la partecipazione a concorsi o esami (di cui all’art. 31, comma 1, lett. a), del CCNL Funzioni Centrali del 12/2/2018) anche ai dipendenti che ne facciano richiesta per lo svolgimento di prove selettive nell’ambito di procedure di mobilità o propedeutiche all’attivazione di comandi.
Al riguardo, l’Agenzia sottolinea che la natura delle procedure che gli enti attivano a vantaggio del solo personale già in servizio nella pubblica amministrazione, al fine di selezionare quanti siano interessati ad un passaggio – temporaneo o definitivo – nei propri organici, non appare assimilabile a quella delle procedure selettive di tipo concorsuale né ad un esame.
L'Aran ritiene, pertanto, che l’esigenza di assentarsi per svolgere un colloquio o una prova di idoneità in relazione ad una procedura finalizzata all’attivazione di un comando o di una mobilità non rientri tra quelle che il CCNL sottoscritto il 12/2/2018 ha inteso tutelare con l’istituto di cui all’art. 31, comma 1, lett. a). La fattispecie può comunque essere ricondotta a quella del permesso retribuito per motivi personali ai sensi dell’art. 32 del richiamato CCNL.
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