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Con l’orientamento applicativo CFL55 l’Aran si esprime in merito al quesito se l’aspettativa prevista dall’art.18 della legge n.183/2010 sia da considerarsi aggiuntiva a quelle previste dal CCNL delle funzioni Locali del 21/5/2018, in particolare a quella prevista dall’art.39 del suddetto CCNL.

L’art. 18 c. 1 della legge n.183/2010 prevede che «i dipendenti pubblici possono  essere  collocati  in  aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali. L'aspettativa è concessa dall'amministrazione, tenuto conto delle esigenze organizzative, previo esame della documentazione prodotta dall'interessato».

In ordine a tale problematica, l’avviso dell’Agenzia è nel senso che la particolare aspettativa prevista dall’art.18 della legge n.183/2010, per sua particolare natura, per i suoi specifici contenuti e per le sue finalità, rappresenta una autonoma tipologia di aspettativa del tutto diversa e distinta da quella per motivi familiari e personali, disciplinata dall’art.39 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL55 dell’Aran.

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