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Con l’orientamento applicativo CFL61 l’Aran esprime il suo parere in merito alla disciplina che regola i permessi giornalieri per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui all’art.35 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Nello specifico, l’Agenzia risponde al quesito su come debbano essere valutate e giustificate le ore non ricomprese nell’attestazione e nei tempi di percorrenza, ove dalla suddetta attestazione si evinca che la prestazione abbia avuto una durata limitata e che anche cumulata con quella dei tempi di percorrenza non copra completamente l’orario di lavoro giornaliero cui il dipendente era tenuto nella giornata di assenza.

L’art. 35, comma 9, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, espressamente, dispone che l’assenza per la fruizione dei permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici deve essere giustificata mediante attestazione di presenza, recante informazioni anche in ordine all’orario delle visite, terapie, ecc., rilasciata dal medico o dal personale amministrativo della struttura che le hanno effettuate.

Nella domanda, evidentemente, il dipendente indicherà anche la prevista durata del permesso di cui intende fruire.

Pertanto, sulla base della disciplina contrattuale, non può non ritenersi sussistente una  relazione tra la durata visita, terapia ecc. e le ore di permesso fruito, al fine di consentire una applicazione dell’istituto coerente con le finalità perseguite con lo stesso (pur prendendo atto della opportunità di ammettere margini di flessibilità per tenere conto, ad esempio,  di quei fattori  di variabilità connessi ai tempi di percorrenza, che potrebbero risentire di fattori esterni o accidentali, come traffico, mezzo utilizzato, imprevisti di altro tipo ecc.).

Pur se l’art. 35, comma 5, del CCNL del 21.5.2018 prevede la possibilità di fruire anche cumulativamente dei permessi orari di cui al comma 1 per la durata dell’intera giornata lavorativa (con incidenza sul monte ore computata con riferimento all'orario di lavoro che avremmo dovuto osservare per tale giornata), ai fini di una valutazione complessiva della situazione determinatasi per la corretta applicazione dell’istituto, non sembra possa prescindersi, comunque, dalle risultanze delle attestazioni di presenza e degli orari ivi indicati, sia pure tenendo conto di quei margini di flessibilità di cui si è detto.

Ove emergano significative discrepanze orarie, ad avviso della scrivente Agenzia, l’ente potrebbe, comunque, valutare, secondo principi generali di correttezza e buona fede, di richiede specifici chiarimenti al dipendente.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL61 dell’Aran.

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