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I permessi per assistere il familiare portatore di handicap in situazione di gravità possono essere fruiti o nell’ordine di 3 giorni al mese oppure ad ore fino a un massimo di 18 ore mensili. I 3 giorni o, in alternativa, le 18 ore mensili, non subiscono decurtazioni nel caso in cui l’orario di servizio sia distribuito in 5 giorni la settimana anziché 6.

Nonostante le indicazioni Inps, l'Aran ritiene che tale interpretazione non possa essere estesa al pubblico impiego.

Riportiamo l'orientamento applicativo Aran CIR32.

 

Nell’ipotesi di utilizzo di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 su base oraria come previsto all’art. 74, comma 1, del CCNL Istruzione e ricerca 19.04.2018, il limite di diciotto ore di permessi mensili è riferito al solo caso in cui l'orario di lavoro di 36 ore sia articolato su 6 giorni lavorativi? In altre parole, nel caso in cui l’orario di lavoro sia articolato su 5 giorni lavorativi, in applicazione dell’algoritmo di calcolo indicato dall’INPS con messaggio n. 16866 del 28/6/2007, il limite delle 18 ore è suscettibile di riproporzionamento (nella misura di ventuno ore)?

La clausola contrattuale in esame si limita a prevedere che i soggetti legittimati alla fruizione dei tre giorni di permesso, riconosciuti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità, possono optare, in alternativa alla fruizione giornaliera, anche per un utilizzo ad ore “nel limite massimo di 18 ore mensili”. La disposizione, in linea con le previsioni dello stesso art. 33, comma 3, che riconosce il beneficio nella misura di 3 giorni al mese a prescindere dall’articolazione dell’orario settimanale, non opera alcuna distinzione rispetto al numero di giornate lavorative in funzione dell’articolazione dell’orario di lavoro.

A tal fine, occorre far presente che la portata applicativa del messaggio Inps, come richiamato, è limitata ai rapporti di lavoro dei dipendenti del settore privato e, pertanto, le relative istruzioni operative non producono effetti interpretativi estensibili nell’ambito del pubblico impiego.

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