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Con l’orientamento applicativo CIR32, l’Aran chiarisce se, nell’ipotesi di utilizzo di permessi di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 su base oraria, il limite di diciotto ore mensili sia valido solo nel caso in cui l'orario di lavoro di 36 ore sia articolato su 6 giorni lavorativi oppure sia a valido anche nel caso in cui sia articolato su 5 giorni.

I soggetti legittimati alla fruizione dei tre giorni di permesso, riconosciuti dall’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ai lavoratori che assistono persone con handicap in situazione di gravità, possono optare, in alternativa alla fruizione giornaliera, anche per un utilizzo ad ore “nel limite massimo di 18 ore mensili”.

La disposizione, in linea con le previsioni dello stesso art. 33, comma 3, che riconosce il beneficio nella misura di 3 giorni al mese a prescindere dall’articolazione dell’orario settimanale, non opera alcuna distinzione rispetto al numero di giornate lavorative in funzione dell’articolazione dell’orario di lavoro.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CIR32 dell’Aran.

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