Con l’orientamento applicativo CFL71a l’Aran si esprime in merito alla possibilità o meno che, qualora un ente non abbia mai stanziato ed erogato in passato risorse per finalità di welfare integrativo, la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di Covid-19 possa legittimare forme di attivazione di tale istituto.
Per quanto di competenza l’Agenzia rileva che, nella assoluta consapevolezza della necessità di valutare i margini di applicabilità dei diversi istituti previsti dalla disciplina contrattuale nel contesto della legislazione speciale legata all’emergenza nazionale in atto, non può, tuttavia, che confermarsi l’orientamento applicativo già espresso in materia dall’Agenzia.
Si precisa, pertanto, che come evidenziato dalla stessa formulazione dell’art.72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale possono trovare copertura nelle disponibilità già stanziate dagli enti sulla base delle vigenti e specifiche disposizioni normative in materia.
Pertanto, se l’ente non ha già in passato stanziato risorse a tale finalità, sulla base di specifiche norme vigenti nel tempo, non potrà applicare la citata disciplina dell’art.72 del CCNL del 21.5.2018 atteso che il CCNL non prevede altre e diverse forme di finanziamento.
Clicca qui per leggere l‘orientamento applicativo CFL71a dell’Aran.