Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

In relazione a quanto disposto dall’art. 67, comma 3, lettera e) del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali, con l’orientamento applicativo CFL98 l’Aran esprime il suo parere in merito all’obbligo o meno da parte dell’ente di alimentare le risorse accessorie variabili con i risparmi derivanti dall’applicazione della disciplina del lavoro straordinario di cui all’art. 14 del CCNL 1.4.1999.

Per quanto di competenza, l’Agenzia evidenzia che la norma contrattuale contenuta nell’art. 67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 prevede espressamente che, per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 1.4.1999, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell’anno successivo.

I predetti risparmi accertati, come chiarito, a consuntivo per ciascun anno, corrispondono al quantitativo residuo delle risorse del fondo per lo straordinario non utilizzato in relazione a quelle prestazioni lavoro straordinario non autorizzate e non rese da parte del personale.

Si tratta, tuttavia, di risorse prive della caratteristica della stabilità in quanto, nell’anno successivo, le stesse rientrano nella disponibilità del fondo per lavoro straordinario.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL98 dell’Aran.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK