Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con l’orientamento applicativo CFL106 l’Aran esprime il suo parere in merito al diritto o meno al pagamento delle ferie non godute in caso di mobilità tra Amministrazioni appartenenti a comparti diversi.

Con riferimento alla questione in oggetto l’Agenzia, nel confermare i contenuti più volte espressi in precedenti orientamenti applicativi rilasciati in materia, ritiene utile evidenziare i seguenti elementi di approfondimento.

L’art. 28, comma 11 del CCNL del 21.5.2018 prevede espressamente che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

In base al suo inequivoco tenore letterale la disposizione consente la monetizzazione delle ferie solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso della mobilità di cui all’art. 30 del d.lgs. n.165/2001 non vi è cessazione del rapporto di lavoro con costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, ma la continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.

Di conseguenza, trattandosi della prosecuzione del precedente rapporto di lavoro, mentre deve ritenersi esclusa la possibilità di monetizzare le ferie maturate e non godute dal dipendente prima del trasferimento, è senz’altro possibile che egli ne fruisca presso il nuovo datore di lavoro.

L’Aran rammenta infatti che le ferie, costituendo un diritto irrinunciabile, non sono soggette ad alcun tipo di prescrizione, ferme restando le responsabilità previste dalla normativa vigente in caso di mancata tempestiva fruizione delle stesse.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFL106 dell’Aran.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK