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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1843del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito all’attribuzione di mansioni superiori; in particolare si pronuncia in merito alla seguente questione: “È possibile attribuire le mansioni superiori ad un lavoratore inquadrato nella categoria C per la sostituzione di una lavoratrice in possesso di un profilo della categoria D, assente per fruizione del congedo di maternità?”

A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che “l’art.8, comma 2, lett.b) del CCNL del 14.9.2000 …omissis… ammette il conferimento delle mansioni superiori solo nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell’assenza per ferie, per la durata dell’assenza.”

“Quindi, in virtù di tale disposizione, il conferimento è possibile solo nei casi in cui è necessario sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

In tale ambito, quindi, rientrano solo le ipotesi di legittima sospensione del rapporto di lavoro cioè le ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che determinano uno stato di quiescenza del rapporto, prevista sia dalla legge che dal contratto collettivo di comparto.

Esempio tipico sono le malattie del lavoratore, il servizio militare, le assenze per gravidanza e puerperio, le aspettative per cariche pubbliche elettive o per cariche sindacali ecc.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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