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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1841 del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito alla seguente questione: “Le ore di assemblea sindacale devono essere riproporzionate in presenza di un rapporto di lavoro tempo parziale?”

A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che:

  • “nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, la regola della proporzionalità, per le diverse tipologie di assenza, è espressamente stabilita nell’art.6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000; in essa …omissis… rientrano anche le il numero delle ore di assemblea del personale;”
  • “nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale …omissis… trova ugualmente applicazione la regola del riproporzionamento; infatti, mentre per le altre ipotesi di assenza questa regola viene esclusa (dato che sono computate a giorni lavorativi, senza alcun riferimento alla durata degli stessi), la sua estensione anche alle ore di assemblea si giustifica in considerazione della circostanza che, trattandosi di una tipologia di assenza computata e fruita ad ore, queste sono strettamente legate alla durata della giornata lavorativa.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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