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Con l’orientamento applicativo AFL15 l’Aran risponde ai seguenti quesiti: il Dirigente può fruire dei riposi giornalieri previsti dall’art. 39 del dlgs 151/2001 (c.d. permessi orari per allattamento)? Inoltre il dirigente disabile in situazione di disabilità grave, può fruire dei permessi orari previsti dalla legge 104/1992?

L’art. 19 del CCNL 17.12.2020 rubricato “Assenze retribuite”, in coerenza con il regime contrattuale dell’orario di lavoro proprio delle figure dirigenziali (ex art. 13 dello stesso contratto), dispone per tutte le tipologie di assenze, ivi previste, un criterio di computo commisurato esclusivamente a giorni.

Per quanto riguarda le restanti assenze richiamate dall’art. 27, commi 1 e 2, non tipizzate dal contratto ma previste per legge, quali ad esempio quelle legate alla tutela della maternità o della disabilità, è pacifico che non vengano incise dal contratto, come è oltremodo pacifico che le tutele sottese dalle specifiche disposizioni di legge debbano essere garantite a tutti i lavoratori, dirigenti compresi.

Tali garanzie seguiranno le dinamiche previste dalle stesse leggi.

Se la tutela si traduce nel diritto ad una assenza giornaliera, la stessa verrà computata come giornata di permesso, se la tutela si traduce in una esigenza di assenza di qualche ora, il Dirigente organizzerà conseguentemente il suo tempo lavoro nell’ambito del suo potere di autoregolazione.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo AFL15 dell’Aran.

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