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Con l’orientamento applicativo AFL28 l’Aran risponde al seguente quesito: l’art. 58 del CCNL 17.12.2020 trova applicazione dalla data di sottoscrizione del prossimo contratto integrativo stipulato presso l’Ente e fino a tale data gli incarichi ad interim continuano ad essere retribuiti in conformità alla disciplina del contratto integrativo vigente?

L’art. 58 del CCNL del 17 dicembre 2020 precisa che, per l’incarico ad interim dovrà essere attribuito a titolo di retribuzione di risultato, limitatamente al periodo di sostituzione, un importo di valore compreso tra il 15% ed il 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione dirigenziale su cui è affidato l’incarico; la percentuale entro i valori indicati dal CCNL dovrà essere definita in sede di contrattazione integrativa, ai sensi dell’art.  45 comma 1 lett. c) del medesimo CCNL.

La nuova disciplina, pertanto, potrà essere applicata solo a seguito della definizione, all’interno del Contratto integrativo, della predetta percentuale di incremento e soltanto con effetto sulla retribuzione di risultato.

Eventuali diverse soluzioni già adottate dagli enti devono intendersi disapplicate per la parte eventualmente in contrasto con la nuova disposizione contrattuale.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo AFL28 dell’Aran.

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