Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

Con l’orientamento applicativo AFL34 l’Aran risponde al seguente quesito: per quali finalità, con quali motivazioni ed entro quali limiti gli Enti possono conferire risorse al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi delle disposizioni dell’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali?

Per quanto di competenza, l’Agenzia precisa quanto segue.

Ai sensi dell’art. 57, comma 1, del CCNL 17.12.2020, dall’anno 2021 “gli enti costituiscono annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia”.

Il comma 2 del citato art. 57, con le lettere da a) ad e), reca l’elenco delle risorse che costituiscono il Fondo di cui al comma 1, risorse conferibili al Fondo medesimo sempre nei limiti finanziari di cui al comma 1.

In particolare la lett. e) del comma 2 dispone che possono essere conferite al Fondo di cui al comma 1 le “risorse autonomamente stanziate dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili”.

La norma contrattuale testé citata, non ha individuato un catalogo delle “scelte organizzative e gestionali” rilevanti ai propri scopi, al fine di affidare alle autonome e responsabili scelte degli Enti un adeguato ventaglio di possibilità e di opzioni, collegate ad esempio alle maggiori responsabilità connesse a determinate funzioni, all’interno delle rispettive cornici ordinamentali, nella prospettiva del riconoscimento di una maggiore autonomia gestionale e della semplificazione amministrativa della gestione dei fondi.

Si rileva, anzitutto, che la norma in esame dispone quale presupposto per la sua applicazione che vi sia capacità nel bilancio e quale limite per il dimensionamento della quantità di risorse conferibili al Fondo quello previsto dal comma 1 e che essa richiede, inoltre, il rispetto delle disposizioni dell’ordinamento finanziario e contabile di riferimento.

Nell’applicazione della norma in esame sarà cura degli Enti indicare, nella relazione tecnica ed illustrativa relativa all’Ipotesi di Contratto Integrativo sottoscritta, le ragioni che sono alla base della decisione di incrementare le risorse.

In coerenza con il carattere flessibile della disposizione in esame, si deve infatti ritenere che la stessa consenta agli Enti adeguati margini di autonoma valutazione delle proprie scelte organizzative e gestionali, nel rispetto di criteri di ragionevolezza.

Si deve altresì ritenere che, nell’ambito delle risorse di cui alla norma in esame possano essere ricomprese anche quelle già destinate ai sensi dell’art. 26, commi 2 e 3 del CCNL 23/12/1999, ove continuino a sussistere le ragioni che indussero a prevederle.

Si deve, infine, precisare che proprio in virtù del carattere flessibile della disposizione in esame, gli Enti potranno operare, nel tempo, sempre nel rispetto del limite di cui al comma 1, riduzioni o incrementi delle risorse in precedenza destinate al Fondo ai sensi della citata lett. e), in relazione all’evolversi delle dinamiche delle scelte organizzative e gestionali che sono sottese all’inserimento delle suddette risorse.

Sulla base delle suestese indicazioni interpretative gli Enti, nell’esercizio della propria responsabilità datoriale, potranno orientare le proprie autonome determinazioni attuative della norma.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo AFL34 dell’Aran.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK