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Con l’orientamento applicativo AFL35 l’Aran risponde al seguente quesito: l’art. 54, comma 4, del CCNL 17/12/2020, relativo all’Area delle Funzioni locali è da interpretarsi nel senso che tutti i dirigenti in servizio all’1/1/2018 hanno diritto a percepire gli arretrati derivanti dall’incremento del valore della retribuzione di posizione di Euro 409,50 decorrente da tale data a prescindere dal superamento dei limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione previsti dall’art. 54, comma 6, oppure l’incremento di Euro 409,50 ed i conseguenti arretrati spettano solo ai dirigenti che hanno percepito meno dell’importo minimo della retribuzione di posizione previsto dal CCNL?

La disciplina prevista dall’art. 54, comma 4, del CCNL 17/12/2020 relativo all’Area delle Funzioni locali prevede espressamente che “l’importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, stabilito per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1.1.2018, è incrementato, con decorrenza dalla medesima data del 1°/1/2018, di un importo annuo lordo, comprensivo di tredicesima, pari a € 409,50”.

La richiamata norma, pertanto, ha incrementato di un importo annuo lordo di euro 409,50 il valore annuo lordo della retribuzione di posizione (comprensivo di tredicesima mensilità) che dovrà essere riconosciuto (anche ai fini della quantificazione degli arretrati), con decorrenza dal 1° gennaio 2018, a tutte le posizioni dirigenziali coperte alla medesima data dell’1/1/2018.

Il predetto incremento, proprio perché disposto direttamente dal CCNL e da questo finanziato, come chiarito dalla norma, spetta a tutti i dirigenti in servizio alla data del 1.1.2018.

Se nella fattispecie in esame è stata applicata, nel rispetto dei presupposti ivi indicati,  la disciplina di cui all’art. 27, comma 5,del CCNL del 23.12.1999 come modificato dall’art. 24 del CCNL del 22.2006 (norma confermata dall’art. 62, comma 1, lett. b) 10° alinea del CCNL del 17.12.2020), è opinione dell’Agenzia che l’incremento della retribuzione di posizione di cui all’art. 54 del nuovo CCNL spetti anche a quelle funzioni dirigenziali che percepiscono un importo di retribuzione di posizione superiore al valore massimo contrattualmente stabilito.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo AFL35 dell’Aran.

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