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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1819 del 02/02/2016, fornisce indicazioni in merito alla fattispecie di un dipendente che ha reso regolarmente la prestazione lavorativa dovuta per tutto l’orario previsto in relazione ad una determinata giornata e, successivamente, dopo aver timbrato regolarmente l’uscita, si reca dal proprio medico che certifica una malattia con una prognosi di 5 giorni a decorrere, come data di inizio della patologia, dal giorno stesso in cui il dipendente aveva comunque lavorato, prima di recarsi allo studio medico.

L’Agenzia anzitutto specifica che “… salva una contraria ed espressa indicazione, la prognosi della malattia diagnosticata non può non comprendere il giorno di rilascio della certificazione, essendo in contrario irrilevante che nello stesso giorno il lavoratore abbia eseguito la normale prestazione lavorativa …” (sentenza della Cassazione civile, sez. lav., 6.2.1988, n. 1290); in ogni caso, poiché il CCNL del Comparto Regioni-Autonomie Locali, non contiene alcuna “contraria ed espressa indicazione”, simile certificato medico copre la mancata prestazione lavorativa (senza alcun recupero delle ore non lavorate) in quei casi in cui il dipendente abbia lavorato solo per una parte della ordinaria giornata lavorativa e la prognosi si conta comunque dal giorno del rilascio, senza che il dipendente possa pretendere di recuperare a sua volta le ore lavorate.

Nel caso in oggetto invece, poiché il dipendente ha già reso effettivamente ed interamente la propria prestazione lavorativa, essendo la malattia insorta e certificata successivamente, non vi è alcuna mancata prestazione lavorativa da coprire con il certificato medico, ma allo stesso modo il dipendente non ha alcun diritto di recuperare le ore lavorate.

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