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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1810 del 02/02/2016, si esprime in merito alla problematica di un dipendente che si assenta per cause impreviste e/o imprevedibili e lo comunica al datore di lavoro pubblico nello stesso giorno dell’assenza. “A quale istituto occorre fare riferimento, tenuto conto che, in base alle regole procedurali adottate dall’ente in materia di permessi per motivi permessi personali, il lavoratore che si voglia avvalere dei permessi dell’art.19, comma 2, del CCNL del 6.7.1995 deve formulare una specifica richiesta in forma scritta da presentare con congruo anticipo e comunque almeno due giorni prima?”

L’Agenzia a riguardo specifica che i permessi dell’art. 19 del CCNL del 6.7.1995 possono essere concessi al lavoratore, nei limiti quantitativi annuali previsti, tutte le volte che lo stesso adduca, a giustificazione degli stessi, motivi che, oggettivamente e ragionevolmente, non possano essere ritenuti futili ed insignificanti con riferimento alla vita personale o familiare dello stesso. Pertanto nulla sembra ostare a che essi possano essere richiesti anche per fronteggiare esigenze, cause o eventi imprevisti del dipendente manifestatesi nello stesso giorni per il quale si intende fruire dell’istituto.

Si nutrono perplessità, invece, in ordine alla possibilità di imputare quelle tipologie di assenze prospettate all’istituto dell’aspettativa non retribuita. Si tratta, infatti, di un istituto diverso dai permessi di cui all’art.19 del CCNL del 6.7.1995, sotto il profilo sia contenutistico che regolativo; ad esempio tra un periodo e l’altro di aspettativa devono intercorrere almeno sei mesi di servizio attivo. Applicando tali regole, pertanto, si perverrebbe ad una situazione nella quale ove il dipendente si avvalesse di un solo giorno di aspettativa, dovrebbe attendere poi il decorso dei sei mesi di servizio per fruirne di un altro. Appare evidente, quindi, che questo istituto non può considerarsi uno strumento effettivamente alternativo ai tre giorni di permesso retribuito dell’art.19 del CCNL del 6.7.1995.

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