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Con la circolare n. 2/2021 l’Aran fornisce le indicazioni in merito alla rilevazione delle deleghe sindacali.

L’art. 43 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 dispone che l’Aran proceda all’accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali in corrispondenza dell’inizio di ciascuna stagione contrattuale, provvedendo alla raccolta dei dati associativi ed elettorali all’uopo necessari.

Pertanto, ai fini dell’accertamento della rappresentatività per il periodo contrattuale 2022-2024 - tenuto conto di quanto previsto dal l’art. 31-quinques del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, per come convertito dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176 - è necessario acquisire i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori alle organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre 2021. I dati della rilevazione, come noto, saranno poi sottoposti alla certificazione del Comitato Paritetico previsto dal summenzionato art. 43.

La rilevazione avverrà esclusivamente mediante procedura on-line. L’accesso alla procedura sarà possibile a decorrere dal 1° febbraio 2022 in quanto la rilevazione ha ad oggetto le deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2021, ovvero quelle per le quali è stata effettuata una trattenuta nella busta paga relativa al mese di gennaio 2022. La procedura dovrà essere conclusa ENTRO IL 31 MARZO 2022, così come previsto dall’art. 43, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Sono tenute a trasmettere i dati sulle deleghe sindacali tutte le Amministrazioni rappresentate dall’Aran nella contrattazione collettiva nazionale. Si fa presente che nel caso in cui nessun dipendente abbia rilasciato una delega per la trattenuta sindacale, o al 31 dicembre 2021 non vi siano dipendenti ovvero sia in servizio solamente personale comandato da altra amministrazione - da quest’ultima censito -, l’amministrazione dovrà ugualmente accedere all’applicativo e seguire le indicazioni del caso, onde permettere all’Agenzia di concludere la propria rilevazione senza attendere o sollecitare l’invio dei dati.

Fanno eccezione:

  • le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le quali non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti né a dipendenti di altre amministrazioni alle quali, in base ai vigenti statuti regionali, non si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dall’Aran. Le Amministrazioni operanti in tali Regioni e Province autonome che appartengono ai comparti individuati dall’ Aran, e che non sono, dunque, ricomprese nella predetta eccezione, devono invece regolarmente inviare i dati. In merito si ricorda che l’Aran acquisisce anche i dati relativi ai Segretari comunali e provinciali;
  • le Istituzioni di assistenza e beneficenza (ex Ipab) che si sono privatizzate, le ONLUS, e più in generale le istituzioni e le fondazioni di natura assistenziale di carattere privato o che hanno personalità giuridica di diritto privato, a prescindere dal CCNL applicato al personale ivi operante. Detti enti non devono trasmettere i dati relativi ai propri dipendenti. Devono, invece, inviare i dati le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex Ipab) di cui al d.lgs. n. 207 del 2001 che hanno personalità giuridica di diritto pubblico.

Clicca qui per leggere la circolare n. 2/2021 dell’Aran.

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