Con l’orientamento applicativo CFL148 l’Aran risponde al seguente quesito: il dipendente, durante il periodo di prova, può rinunciare alla conservazione del posto nell’ente di provenienza?
L’art. 20, comma 10, del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali riconosce, come noto, il diritto alla conservazione del posto senza retribuzione presso l’ente di provenienza al dipendente, a tempo indeterminato, che sia vincitore di concorso presso un altro ente o amministrazione, per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova stabilita dal CCNL applicato presso l’ente o amministrazione di destinazione.
Con riferimento al quesito posto, è opinione dell’Agenzia che, ai fini della corretta applicazione dell’istituto giuridico in oggetto, di regola il dipendente non possa rinunciare preventivamente al diritto alla conservazione del posto presso l’ente di provenienza. L’Aran ritiene al riguardo che, stante la formulazione letterale ed inequivocabile della richiamata norma, l’ammissibilità di una rinunzia rappresenti una compressione ingiustificata del diritto spettante al dipendente non espressamente contemplata dalla disciplina contrattuale.
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