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Con l’orientamento applicativo CFC59a (relativo al comparto Funzioni Centrali, ma applicabile anche al comprato Funzioni Locali) l’Aran risponde al seguente quesito: può il dipendente autocertificare la propria presenza a lezioni e-learning rese da Università non telematiche in assenza di una certificazione emessa da tale Università?

Preliminarmente l’Agenzia fa presente che l’art. 46 del CCNL comparto Funzioni Centrali 2016/2018 (pressoché corrispondente all’art. 45 del CCNL comparto Funzioni Locali 2016/2018) fa riferimento ai permessi studio per la partecipazione di lezioni in presenza e che, mediante l’interpretazione estensiva resa da Aran e Dipartimento della Funzione Pubblica (cfr. circolare DFP n. 12 del 2011), è applicabile anche alle lezioni rese da remoto (in modalità e-learning, live streaming, webinar, ecc…) dalle Università telematiche.

In tal caso, come è noto, infatti si è avuto modo già di chiarire la necessità che tali università attestino mediante un’apposita certificazione in quali giorni il dipendente abbia seguito personalmente ed effettivamente le lezioni telematiche, al fine di permettere all’Amministrazione di potere verificare l’effettiva partecipazione del lavoratore/studente ai corsi di studio e dunque riconoscere detti permessi studio.

Ciò detto, nell’ipotesi in cui l’Università non telematica non rilasci il tale certificato, il dipendente può autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la propria presenza alle lezioni a distanza e tuttavia si ritiene che la stessa non sollevi l’Amministrazione di appartenenza dall’effettuare le dovute verifiche in capo all’Università non telematica circa l’effettiva partecipazione dello stesso alle lezioni in orario coincidente con quello lavorativo. Infatti, soltanto un’autocertificazione che sia verificabile ex post dall’Amministrazione consente, in caso di esito positivo, di riconoscere i permessi studio di cui all’art. 46 del CCNL citato.

Clicca qui per leggere l’orientamento applicativo CFC59a dell’Aran.

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