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Con l'orientamento applicativo CFC120a, l'Aran chiarisce (per il comparto Funzioni Centrali ma valevole anche per il comparto Funzioni Locali) che i primi 30 giorni di congedo parentale interamente retribuiti possono essere fruiti una sola volta e il periodo non può essere duplicato in caso di cambio del datore di lavoro (anche di diverso comparto).

Un dipendente che ha già usufruito dei giorni di congedo parentale retribuiti interamente, può richiederli nuovamente al nuovo datore di lavoro (amministrazione pubblica ricompresa in diverso comparto)?
Va premesso che la materia dei congedi parentali è disciplinata dall'art. 28 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 09/05/2022 e che la clausola contrattuale in parola deve essere interpretata ed applicata dall'amministrazione in coerenza con il quadro normativo così come delineato dal D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., sebbene con le specificazioni e le regole di miglior favore ivi indicate.
Chiarito ciò, il contratto prevede che nei "primi trenta giorni" di congedo parentale al lavoratore/lavoratrice spetta l'intera retribuzione (cfr. art. 28, comma 3 del CCNL citato). Si tratta di un periodo che può essere riconosciuto - per ciascun figlio - una sola volta e non può essere, pertanto, duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni.

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