📌 Con l'orientamento applicativo ID 34199 l'Aran precisa che, come previsto dall’art. 55, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022, il personale che partecipa ad attività formative organizzate o disposte dall’amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Questo principio generale conferma che la partecipazione alla formazione costituisce attività lavorativa pienamente riconosciuta, senza necessità di ricorrere a ferie o permessi.
Quando la formazione si svolge al di fuori della sede ordinaria di servizio, si apre la possibilità di applicare la disciplina prevista dall’art. 57 “Trasferta”, ma solo se ricorrono i presupposti contrattuali previsti. Non tutte le partecipazioni fuori sede, quindi, danno diritto automatico a indennità o rimborsi: è necessario valutare caso per caso secondo i criteri espressi nel contratto.
Un ulteriore aspetto da considerare è il cosiddetto “tempo viaggio”. Di norma, il tempo impiegato per raggiungere il luogo di formazione non è considerato tempo di lavoro. Tuttavia, il comma 3 dell’art. 57 prevede specifiche prestazioni lavorative per le quali il tempo viaggio può essere riconosciuto come orario lavorativo. La valutazione finale spetta ai singoli enti, che devono operare entro la cornice contrattuale definita.
📚 Fonte: orientamento applicativo Aran ID 34199
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