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📌 L’ARAN, con l’orientamento applicativo ID 35077, ha chiarito come deve essere determinato il trattamento economico spettante al dipendente che ottiene la ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 26 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022.

L’Agenzia precisa che, nel momento in cui il rapporto viene ripristinato, al lavoratore deve essere attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria/area, al profilo e alla posizione economica posseduta al momento delle dimissioni, comprensivo di tutte le progressioni economiche orizzontali e dei differenziali stipendiali già acquisiti.

📝 Tale interpretazione conferma che, nel calcolo della nuova retribuzione, devono essere considerate anche le progressioni economiche e i differenziali ottenuti prima della cessazione.  

📚 Fonte: ARAN – Orientamento applicativo ID 35077
🔗 Per leggere il testo integrale dell’orientamento: [link]

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