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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1845 del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito alla seguente problematica: “Come deve essere determinato l’importo della tredicesima mensilità nel caso di un dipendente che, titolare di un contratto di lavoro dirigenziale presso un ente …omissis… fino al 30 luglio 2014, alla scadenza di tale termine è ritornata nella precedente posizione lavorativa di funzionario inquadrato in profili della categoria D, con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D3?”

A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che “la tredicesima mensilità, nell’anno considerato nella fattispecie prospettata (2014), dovrebbe essere calcolata distintamente in relazione ai due distinti periodi nei quali la lavoratrice ha lavorato prima come dirigente e dopo come funzionario.”

“Infatti, vengono in considerazione due rapporti di lavoro di natura diversa, anche se intercorrenti con il medesimo datore di lavoro, e differenziati, sotto il profilo regolativo (legale e contrattuale), con riferimento sia al trattamento normativo che a quello economico.”

A suffragio di quanto suddetto, l’Aran richiama inoltre due clausole contrattuali: l’art.5, comma 8, del CCNL del 9.5.2006, secondo il quale "I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico …" e l ’art.5, comma 5, del CCNL dell’Area II della dirigenza del 14.5.20075 che dispone   che “Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all’anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell’anno, prima del mese di dicembre, la tredicesima è dovuta in ragione di tanti 365esimi quanti sono i giorni di servizio prestato ed è calcolata con riferimento alla retribuzione di cui al comma 2 spettante al dirigente nell’ultimo mese di servizio.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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