L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1838 del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito alla seguente problematica: “Un comune, la cui dotazione organica prevede come figure massime apicali solo profili della categoria D, con trattamento stipendiale corrispondente alla posizione economica D1, può utilizzare a tempo parziale, ai sensi dell’art.14 del CCNL del 22.1.2004, il dipendente di un altro comune in possesso, invece, di un profilo della categoria D, con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3?”
A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che “…omissis… l’attribuzione ad un dipendente, inquadrato in profili della categoria D con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D3, di mansioni proprie di profili della medesima categoria D, ma con trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica D1, potrebbe certamente configurarsi come una ipotesi di adibizione del lavoratore a mansioni inferiori.”
“…omissis… proprio tale aspetto suscita perplessità in ordine alla effettiva praticabilità della soluzione ipotizzata. Infatti …omissis…, in base alla disciplina contrattuale, è consentito ad un ente diverso da quello di appartenenza solo l’utilizzazione delle prestazioni di un dipendente per una parte dell’ordinario orario di lavoro che, contrattualmente, è dovuto dal dipendente interessato presso l’effettivo datore di lavoro.”
“Pertanto, non sembra possibile, stante queste previsioni contrattuali, che l’ente utilizzatore, proprio perché solo datore di lavoro in senso funzionale per un limitato arco temporale, possa incidere in senso modificativo su un aspetto fondamentale del contratto individuale di lavoro (rispetto al quale indubbiamente è estraneo) come, appunto, le mansioni.”
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