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L’Aran, con l’orientamento applicativo AII_135 del 24 maggio 2016, si pronuncia in merito alla seguente problematica: “Ad un dirigente, prima sospeso dal servizio in presenza di procedimento penale e poi reintegrato in servizio a seguito di proscioglimento, in sede di ricostruzione del trattamento economico allo stesso spettante, quali voci retributive devono essere considerate? In particolare, deve essere valutata anche la retribuzione di risultato?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al fine di rispondere al suddetto quesito fa riferimento alle specifiche previsioni dell’art.9, comma 8, del CCNL del 22.2.2010; “tale clausola contrattuale, infatti, stabilisce che: …In caso di sentenza penale definitiva di assoluzione, pronunciata, con la formula “il fatto non sussiste” o “l'imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente se fosse rimasto in servizio tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione”.

La clausola richiamata prende in considerazione, oltre ovviamente allo stipendio tabellare, la sola retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione; la garanzia economica quindi non si estende anche alla retribuzione di risultato che sarebbe spettata al medesimo dirigente durante il periodo di sospensione, in quanto la disciplina contrattuale ha preso atto della circostanza che tale specifica voce retributiva si collega esclusivamente alla valutazione delle prestazioni e dei risultati del dirigente, che, per definizione, nel caso concreto sono mancate per la sospensione dal servizio del dirigente stesso.

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