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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1853 del 14 luglio 2016, si pronuncia in merito alla seguente problematica: “Un lavoratore reintegrato in servizio, a seguito di sentenza del giudice del lavoro che ha dichiarato la illegittimità del suo licenziamento, può fruire delle ferie maturate e non godute prima del licenziamento stesso?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che: “…omissis… non sembrano sussistere impedimenti giuridici a che al lavoratore, a seguito della reintegrazione nel posto di lavoro disposta dal giudice del lavoro, sia riconosciuta la possibilità di fruire del residuo di ferie maturate e non godute nella fase del rapporto di lavoro antecedente all’applicazione della misura disciplinare del licenziamento per giusta causa.”

Infatti “…omissis…, poiché in base ai principi generali, per effetto della reintegrazione in servizio disposta dal giudice del lavoro, si ricostituisce giuridicamente il rapporto di lavoro di cui era titolare il dipendente fino al momento del licenziamento, si ritiene che, conseguentemente, questi, ora, possa anche avvalersi di quelle ferie maturate e non godute fino al licenziamento stesso.”

“Evidentemente, il problema non si pone, ove le ferie di cui si tratta, siano state già oggetto, all’epoca, di monetizzazione …omissis… ugualmente il problema non si pone neppure nell’ipotesi in cui le ferie, maturate e non godute dal lavoratore prima del licenziamento, siano state comunque valutate nell’ambito dell’eventuale risarcimento del danno già riconosciuto dal giudice a seguito della dichiarazione di illegittimità del licenziamento del dipendente e della reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro.”

“Si ritiene, infine, opportuno ricordare anche che, per la mancanza del necessario presupposto della prestazione lavorativa effettivamente resa, il lavoratore non matura ferie nel periodo di assenza dal lavoro compreso tra il giorno del licenziamento illegittimo e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposto dal giudice del lavoro …omissis…”.

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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