Questo sito utilizza cookie tecnici e di terze parti per migliorare l'esperienza d'uso e a fini statistici. Proseguendo con la navigazione se ne accetta l'utilizzo.

L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1860 del 01 agosto 2016, risponde al seguente quesito: “A seguito del trasferimento della residenza della propria famiglia ad una notevole distanza dal proprio luogo di lavoro, contestualmente al nulla osta per la mobilità, un dipendente ha chiesto una aspettativa per motivi personale di sei mesi. L’ente può negare la concessione tale aspettativa?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che: “…omissis… la concessione dell’aspettativa per motivi personali, come nel regime precedente di stampo prettamente pubblicistico, non rappresenta mai un diritto per il dipendente, ma la sua concessione dipende sempre da una preventiva valutazione della amministrazione sulla sua ricaduta sulle esigenze operative e funzionali da soddisfare.”

“Pertanto, la fruizione dell’aspettativa può essere legittimamente rifiutata qualora l’assenza del lavoratore non sia compatibile con le esigenze organizzative o di servizio, sulla base dell’autonoma valutazione fatta dal datore di lavoro pubblico di tutti gli interessi concretamente coinvolti nel singolo caso concreto.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

ANOTHER PROTON WEBSITEPICTURES BY FREEPIK