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L’Aran, con l’orientamento applicativo RAL_1857 del 01 agosto 2016, risponde al seguente quesito: “Sulla base delle previsioni degli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, si chiede se è possibile riconoscere un secondo buono pasto:

a) al dipendente che, effettuando la propria prestazione lavorativa in turno, prolunga l’attività lavorativa anche nelle ore serali per esigenze di servizio;
b) al dipendente che, non turnista, protrae la propria attività lavorativa nelle ore serali?”

L’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, al riguardo afferma che:

“L’art. 46, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, stabilisce che i lavoratori hanno titolo, nel rispetto della specifica disciplina sull'orario adottata dall'ente, ad un buono pasto per ogni giornata effettivamente lavorata nella quale, siano soddisfatte le condizioni di cui all'art.45, comma 2 del medesimo CCNL. Tale ultima disposizione prevede che: possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti …omissis…”.

Pertanto “…omissis… ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano …omissis…; una pausa di durata non inferiore a mezz’ora e non superiore a due ore è un altro elemento indefettibile che si aggiunge all’altro della prosecuzione anche nel pomeriggio della prestazione lavorativa iniziata al mattino”.

In conclusione “…omissis… non si ritiene possibile l’attribuzione del buono pasto in presenza di prestazioni rese solo in orario antimeridiano; oppure esclusivamente in quello pomeridiano, anche se con prosecuzione nelle ore serali e notturne; e neppure è possibile corrispondere un doppio buono pasto nelle ipotesi in cui la prestazione iniziata in orario antimeridiano si svolga anche in orario pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali, in quanto si tratta di fattispecie non considerata in alcun modo dalla disciplina contrattuale.”

Per saperne di più e leggere l’Orientamento Aran in oggetto, clicca qui.

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